LA LEGGE PER L'ARTISTA
CHE COS’È LA LEGGE DEL 2%
Norme per l’acquisto di opere d’arte da ubicare negli edifici pubblici
Si riportano qui di seguito, in una rapida panoramica, alcuni stralci della Legge 29 luglio 1949 n. 717 e della Legge 8/10/1997 n. 352 relative all’abbellimento artistico degli edifici pubblici.
– Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all’abbellimento di essi mediante opere d’arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto.
I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l’indicazione di massima di dette opere d’arte e il computo del relativo importo.
Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di alloggi popolari, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un miliardo. Qualora il progetto architettonico non preveda l’esecuzione in sito di opere d’arte di pittura e di scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto all’acquisto ed all’ordinazione di opere d’arte mobili di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.
– La scelta degli artisti per l’esecuzione delle opere d’arte è effettuata con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell’amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall’amministrazione medesima.
– Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge stessa. In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o l’Amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5% alla Soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce all’Amministrazione interessata per l’adempimento degli obblighi di legge.

