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STATUTO ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI PROMOZIONE SOCIALE - COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

Art. 1
Per iniziativa della UNSA CULTURA della UIL CONFEDERALE e di personalità di spiccata valenza nel campo culturale che si sono ritrovate nella primavera del 2003 su comuni valori e finalità E’ costituita, ai sensi dell’art. 12 e sg. cod. civ.,  l’associazione culturale  denominata Unione Italiana Lavoratori Unione Nazionale Scrittori Artisti “Registrata” acronimo” UIL UNSA (R) “   di seguito detta “Associazione”, la quale si richiama e si uniforma alle disposizioni della Legge n.383/2000.

L’Associazione ha sede in Roma.

L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all’elettività e alla gratuità delle cariche associative. La ” UIL UNSA (R) “  è una organizzazione indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessione religiosa e di partito politico, alla quale sono chiamati a partecipare coloro che rispondono alla definizione di artista e si riconoscono nei principi di democrazia , libertà e rispetto dei diritti umani, civili e sociali, e ne condividono gli scopi associativi.

L’ associazio aderisce per affiliazione alla federazione nazionale denominata  UIL  UISAE  con sede a Roma in via Lucullo n 6,ed accettandone i principi e lo statuto  ne trae legittimazione , rappresentatività , e denominazione,  sulla base dei seguenti principi e contenuti: A) attuare sul territorio in una attività  sinergica con la federazione nazionale e con tutti i soggetti istituzionali o rappresentativi del mondo della cultura del territorio , per il raggiungimento degli scopi sociali B) fruisce per se e per i propri soci di tutte le tipologie di servizi di tutela degli artisti prodotti dalla UIL e dalla UIL UISAE NAZ C) far sottoscrivere le deleghe di adesione e distribuire ai propri associati in regola con i pagamenti la tessera, dellaUIL UISAE NAZ e della UIL. D) essa è autonoma giuridicamente ed economicamente essa risponde direttamente dei propri comportamenti e delle obbligazioni assunte tale completa autonomia si rileva sia nei confronti della UIL territoriale e nazionale che verso la  UIL UISAE naz.   E)essa partecipa con le modalità previste dallo statuto UIL UISAE NAZ alla vita sociale della stessa e alle sue deliberazioni  e ne attua al proprio interno e verso i suoi soci e verso terzi, le delibere che la riguardano in ordine al tesseramento , agli indirizzi, all’ attività ecc. F) perde la sua  denominazione sociale qualora gli organismi della UIL UISAE NAZ o della UIL confederale nazionale, con motivata delibera lo ritengano necessario
Il presente Statuto vincola alla  sua osservanza tutti gli aderenti alla Associazione.
L” UIL UNSA (R) “intende valorizzare l’autonomia della cultura degli artisti e si impegna perche’  sia loro garantita la piu’ ampia liberta’ di pensiero di espressione e si adopera perche’ essi siano portatori di una forte idealita’ della cultura e dell’arte a servizio della elevazione morale e culturale dei cittadini contro ogni forma di discriminazione, di razzismo e di xenofobia.
La ” UIL UNSA (R) “si impegna ad eliminare ogni causa di separazione tra il mondo della cultura e della societa’, promuovendo in ogni sede ed ad ogni livello in confronto delle idee e delle conoscenze.

Art. 2

A tal fine realizza la propria funzione mediante un rapporto costante con i cittadini facendosi interprete delle istanze sociali di giustizia, di uguaglianza e di solidarieta’, convinta che la cultura sia un indispensabile mezzo di integrazione e coesione sociale, basato sui valori della pace e del rispetto dei diritti dei popoli e della dignita’ delle persone, senza distinzione di razza di sesso di convinzioni politiche e di fedi religiose.

Art. 3

L’Associazione ha per scopo:

Esercitare un permanente impegno in difesa e per la diffusione del patrimonio culturale e della autonomia della creazione artistica contro ogni genere di interessi antitetici alla liberta’ della cultura.

Tutelare e diffondere il libero pensiero, l’espressione creativa e la produzione di cultura quali fondamentali strumenti di emancipazione dell’uomo e del suo lavoro, promuovendo il dialogo fra le culture, nella prospettiva internazionale, in particolare dell’Europa unita, nel rispetto, nella tutela e nel confronto delle singole identita’ culturali

– affermare l’importanza dei creatori della cultura per il processo di integrazione europea

– sviluppare la solidarietà e la cooperazione con le organizzazioni di scrittori e artisti sia     
  europee che appartenenti ad altre aree del mondo
 
– valorizzare e divulgare il patrimonio letterario ed artistico italiano all’ estero, nel quadro di 
  una reciprocità internazionale delle culture;

– partecipare alla formazione delle scelte di politica culturale del paese, per migliorare le  
  condizioni di lavoro e di vita degli scrittori e degli artisti , anche in sintonia con le  
  legislazioni e gli orientamenti esistenti in sede comunitaria,

– sostenere i processi di sviluppo legislativo nelle materie d’ interesse degli scrittori e degli 
  artisti, nonché nei settori ad essi collegati, rafforzando la coscienza associativa dei 
  medesimi,

– rappresentare in ogni opportuna sede le istanze dei propri associati e di tutti gli artisti,  in  
  ogni sede contrattuale e legislativa , ed in ogni circostanza dove si ravveda la necessità di  
  tutelare gli scrittori , gli artisti e le ragioni della cultura

– perseguire un’ azione fattiva nel campo della promozione del lavoro , della previdenza , 
  assistenza e formazione professionale dell’ artista , che tenga conto delle peculiarità del 
  lavoro creativo

– difendere il diritto d’ autore quale compenso per il lavoro “immateriale” degli autori ed 
  imprescindibile strumento di autonomia creativa

– partecipare attivamente alla difesa dell’ ambiente diffondendo una cultura ecologica 
  fondata sul principio dello sviluppo sostenibile e sulla consapevolezza dello stretto 
  rapporto fra ambiente , territorio e cultura

– favorire il confronto creativo intergenerazionale e l’ affermarsi di nuovi talenti

– favorire il coordinamento e la collaborazione fra autori appartenenti a campi creativi diversi , anche in vista della sempre più ampia diffusione dei linguaggi multimediali e del loro  
  apporto alla produzione ed alla fruizione integrata di tutte le arti

– promuovere la creatività nel tempo libero come espressione della qualità della vita ed 
  educare alle arti sia nell’ aspetto della fruizione che della produzione , anche con 
  strumenti di benessere individuale e collettivo come l’ arte terapia

– promuovere studi e ricerche sulla creatività , in riferimento alle più recenti acquisizioni 
  delle neuroscienze e delle scienze psicologiche

– facilitare lo scambio di attività artistiche tra i gruppi associati;

– indire selezioni, organizzare rassegne e concorsi, partecipare ad iniziative promosse da 
  altre organizzazioni, enti ed istituti;

– facilitare e sostenere l’istituzione di centri di cultura , scuole e corsi di attività artistica;

– fornire la migliore assistenza alle iniziative destinate alla valorizzazione dell’ arte

– intraprendere attività editoriale sia su stampa, sia su supporto audiovisivo, sia su altro
  mezzo – istituzione di sedi locali (zonali comunali provinciali e regionali ) ,  
  direttamente promossi e a lei affiliati  , l’ ambito geografico che fa capo ad ogni sede può  
  non coincidere con le divisioni istituzionali del territorio

– designare e nominare propri rappresentanti in attività , enti e commissioni artistiche e 
  culturali, sia pubbliche che private, nonche in tutte le sedi dove la cultura si manifesta

– stipulare accordi  e convenzioni con pubbliche amministrazioni , enti locali , pubblici e 
  privati ed organizzazioni imprenditoriali , per conto delle categorie di artisti rappresentate 
  con particolare riferimento alla SIAE , all’EMPALS, all’ ENAP, alla presidenza del 
  consiglio al ministero per i beni e le attività culturali, accademia ed università

– attuare un rapporto di collaborazione con le associazioni di volontariato sociale e civile per 
  attività no profit

realizzare attività ed iniziative finalizzate alla promozione della cultura : corsi e stages residenziali di formazione professionale , corsi di didattica delle arti e dell’ educazione artistica; corsi di arteterapie; premi; concorsi; borse di studio ; conferenze ; convegni; esposizioni; seminari; manifestazioni musicali; audiovisive e teatrali; viaggi; gemellaggi; e interscambi con l’ estero; studi e iniziative per la valorizzazione e la tutela dei beni artistici e storici

 istituire collaborazioni nell’ ambito della didattica , sotto forma di convenzioni , con Enti scientifici pubblici e privati , per la preparazione e l’ aggiornamento nell’ ambito delle discipline artistiche , oltre che sotto forma di consulenza nello stesso ambito;

sensibilizzare l’ opinione pubblicha in favore dei problemi della cultura attraverso le proprie stampe , riviste , bollettini , new setter , periodici ed altro mezzo idoneo di propaganda;

produrre servizi a favore dei propri associati e fornire loro la necessaria assistenza e consulenza tecnica in materia contrattuale , previdenziale, fiscale, assicurativa e legale

promuovere attività di studio e di ricerca a sostegno delle strategie dell’ organizzazione sindacale

svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente utile al conseguimento degli scopi istituzionali

compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia

Svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.

La durata dell’Associazione è illimitata

Art. 4

SOCI

Soci onorari: I soci onorari sono nominati dal comitato direttivo, su proposta del presidente, in considerazione di riconosciuti meriti acquisiti nella loro attività artistica e del loro contributo dato allo sviluppo della cultura ,

Art. 5
 

All’Associazione possono aderire persone fisiche, persone giuridiche ed altri enti che condividano in modo espresso gli scopi dell’Associazione formulati con il presente Statuto.

Sono soci dell’Associazione gli enti che hanno partecipato alla costituzione della stessa e gli altri soggetti che, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio direttivo a farne parte.

Art. 6

L’appartenenza all’Associazione si perde per decesso, estinzione, dimissioni, morosità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

L’appartenenza si perde, altresì, qualora il socio non accetti più lo scopo statutario ovvero non operi in conformità ad esso. In questi casi il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza di dette circostanze, comunicherà al socio interessato, con lettera raccomandata, il provvedimento di esclusione, contro il quale potrà proporsi impugnativa con ricorso al Collegio dei Probi viri entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.

I soci che, comunque, cessano dall’appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 7
 

I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, di esser eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega, di recedere in qualsiasi momento

dall’Associazione.

I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare e alle scadenze fissate dall’Assemblea.

L’Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività che sia i soci singoli sia gli associati dei soci prestano in forma volontaria, libera e gratuita; pertanto i soci sono tenuti a svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.

Ai soci possono esser rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8
 

ORGANI

Gli Organi dell’Associazione sono:

l’Assemblea dei soci;

l’ assemblea annuale programmatica

il Consiglio Direttivo

il Presidente;

il segretario generale tesoriere

il presidente onorario

i coordinatori dei settori creativi

i presidenti onorari dei settori creativi

il Collegio dei Revisori dei Conti;

il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 9
 

ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci, i quali partecipano in proprio se persone fisiche o a mezzo di un proprio delegato, se persone giuridiche o enti diversi, il quale dura in carica per un triennio.

L’Assemblea deve esser convocata dal  Comitato Direttivo tramite il Presidente almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell’Assemblea devono esser effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.
 

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Analoga convocazione và rivolta agli organismi della federazione nazionale UIL UISAE che potrà partecipare senza diritto di voto

L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve esser convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

Spetta all’Assemblea ordinaria:

deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;

esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;

deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti;

eleggere il presidente , il segretario generale tesoriere e i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probiviri;

stabilire l’ammontare della quota associativa annuale e il termine del relativo pagamento.

Spetta all’Assemblea straordinaria:

deliberare sulle modifiche alla Statuto;

deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del l Collegio dei Revisori dei Conti. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe.

Art. 10

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua assenza dal segretario generale tesoriere;  l’Assemblea può nominare a tale funzione un altro socio

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

Art.11

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci; quelle concernenti lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea, sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Art. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Comitato Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci.
  1.   Ne fanno parte il presidente ed il segretario generale tesoriere

Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti   fra i soci . Compresi il presidente ed il segretario generale tesoriere

I membri del Comitato Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.

  1. Il Comitato Direttivo  nomina il Segretario. Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Comitato Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo.
  2. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Comitato Direttivo per l’attività di amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell’art. 3.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l’anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea.

L’avviso deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, ovvero in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre

–  nominare il Segretario;

– amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni 
  più ampio potere al riguardo;

– predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio 
  preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;

– indire convegni, incontri di studio, seminari ed altro;

– deliberare in merito ad ogni atto relativo all’amministrazione ordinaria e  straordinaria  
  dell’Associazione;

– deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;

– decidere sull’ammissione e l’esclusione o la decadenza dei soci;

– deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o  
  avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci o ad  
  associati dei propri soci.

Art.15
 

PRESIDENTE

Il Presidente,che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con l’esterno; presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente,le funzioni dello stesso sono esercitate dal segretario generale tesoriere
 

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali può operare sugli stessi congiuntamente con il segretario generale tesoriere e sempre congiuntamente compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.

In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva. 

Il Presidente resta in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è nominato dalla assemblea

Art. 16

IL SEGRETARIO GENERALE TESORIERE

Il segretario generale  sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. È nominato dall’ assemblea e presiede alle politiche di bilancio è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Art. 17

SEGRETARIO

Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario provvede all’invio delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri verbali e di tutta la documentazione relativa all’Associazione.

Art.18

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti, scelti, avuto riguardo alla loro competenza, in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione, sono eletti dall’Assemblea in numero di tre, durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili; eleggono nel loro seno il Presidente.

Al Collegio dei Revisori spetta:

il controllo della gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;

la sorveglianza dell’andamento gestionale dell’Associazione in tutte le sue attività e del rispetto di tutte le norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle poste con il presente Statuto.

Il Collegio provvede a redigere la relazione al bilancio da sottoporre all’Assemblea in sede di approvazione del medesimo.

Art.19                                     

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Probiviri, eletti dall’Assemblea  tra i propri soci o tra gli associati dei propri soci in numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili; eleggono nel loro seno il Presidente.

Al Collegio dei Probiviri spetta di arbitrare inappellabilmente le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più soci; spetta, altresì, di proporre al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo o di n   5  soci o di un socio interessato alla vertenza.

Art. 20

SETTORI  CREATIVI

LA” UIL UNSA (R) “  si articola in settori creativi, gli organismi dell’ associazione individueranno i settori delle arti all’ interno dei quali inpegnare i soci stessi dell’ associazione in collegamento funzionale con i settori analoghi della federazione nazionale per realizzare quelle attività  di diffusione e promozione della cultura e di coordinamento degli interessi dei soci a tutti i livelli

Art. 21

COORDINATORE DEL SETTORE CREATIVO

Viene indicato dal direttivo sentito il settore

Art. 22

PRESIDENTE ONORARIO DEL SETTORE CREATIVO

Viene indicato dal direttivo sentito il coordinatore

Art. 23

RISORSE ECONOMICHE

Art.24

L’Associazione trae le proprie risorse economiche da:

quote e contributi dei soci;
eredità, donazioni e legati;
contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
altre entrate compatibili con le finalità sociali.
La associazione fungerà da collettore per la quota di tesseramento di pertinenza della federazione nazionale UIL UISAE nella misura e modalità decise dalla assemblea nazionale UIL UISAE
 

Art.25

ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, unitamente alla relazione sulla gestione e a quella del Collegio dei Revisori, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data dell’Assemblea ordinaria annuale convocata per l’approvazione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.                                
Art.26

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, in conformità a quanto stabilito dall’art. 10.

L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo esaurite le operazioni di liquidazione, non potranno esser divise tra i soci ma saranno devolute a fini di utilità sociale.

Art. 27

DISPOSIZIONI GENERALI

La quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prender parte alle attività dell’Associazione; non sono elettori e non possono esser eletti alle cariche sociali.
 

Art. 28
 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, di quelle  in materia di associazioni senza fine di lucro ed in particolare della legge n.383/2000 recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale e delle corrispondenti leggi regionali.

 


STATUTO DELL’UNIONE NAZIONALE SCRITTORI E ARTISTI ®
Approvato dal Congresso svoltosi a Roma il 10 – 11 gennaio 2003
presso la Sede della Confederazione Sindacale UIL

Preambolo

Nella continuità della tradizione culturale del Sindacato degli Scrittori, fondato nel 1945 da Corrado Alvaro, Giovanni Battista Angioletti, Carlo Bernari, Libero Bigiaretti, Raoul Maria De Angelis, Francesco Jovine e Guglielmo Petroni, l’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® è disciplinata dai principi del presente statuto.
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® assume come propria la definizione di “artista” formulata il 27 ottobre 1980 dall’UNESCO e adottata il 25 febbraio 1999 dal Parlamento Europeo, in base alla quale è artista «ogni persona che crea o partecipa con la sua interpretazione alla creazione o al rifacimento di opere d’arte, che ritiene la creazione artistica come un elemento essenziale della sua vita, che contribuisce in tal modo allo sviluppo dell’arte e della cultura, che è riconosciuta o cerca di essere riconosciuta in quanto artista indipendentemente dal fatto di essere legata ad un vincolo di lavoro».
Con la denominazione di artista si intendono i “creatori” appartenenti alle diverse categorie espressive (scrittori, autori di arti plastiche, cineasti, compositori, drammaturghi, coreografi, ecc.) e gli “artisti interpreti ed esecutori” (attori, cantanti, musicisti, ballerini, ecc.).

Articolo 1
Principi costitutivi

L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® (o più brevemente anche UNS®) è un’organizzazione sindacale libera ed unitaria, con ordinamento interno a base democratica, nello spirito dell’art. 39 della Costituzione Italiana e della legislazione vigente in materia, nonché nel rispetto dei principi di libertà e democrazia, così come contemplati anche nei Trattati europei e nelle Convenzioni internazionali. 
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® esercita la tutela dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali delle lavoratrici e dei lavoratori intellettuali, degli autori di opere dell’ingegno, degli artisti interpreti ed esecutori, e di tutti coloro che, ai diversi livelli del sistema dell’arte, massmediale e scientifico, operano nel campo della conoscenza e della produzione creativa.
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® si articola in settori creativi – Letteratura; Arti visive; Cinema e Audiovisivo; Musica; Teatro e Danza – al fine di valorizzare le specifiche istanze di categoria in un contesto rappresentativo capace di imprimere all’azione sindacale un indirizzo unitario e coerente.
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® realizza la propria funzione anche in un rapporto sistematico con i cittadini e le istanze sociali che esprimono.
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® è una organizzazione sindacale con durata illimitata nel tempo, aperta al volontariato e senza fini di lucro.
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® aderisce alla UIL® – Unione Italiana del Lavoro e ne riconosce i principi ispiratori nell’ambito del proprio statuto.
La sede dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® è in Roma.

Articolo 2
Scopi

L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® si prefigge i seguenti scopi:

– tutelare il libero pensiero, l’espressione creativa e la produzione di cultura quali fondamentali strumenti di emancipazione del lavoro e dell’uomo, promuovendo il dialogo fra le culture nella prospettiva della globalizzazione e dell’Europa unita;
– rappresentare in ogni opportuna sede le istanze dei propri associati e degli artisti tutti intervenendo in sede contrattuale e legislativa ed in ogni circostanza dove si ravveda la necessità di tutelare gli scrittori, gli artisti e le ragioni della cultura;
– partecipare alla formazione delle scelte di politica culturale del Paese per migliorare le condizioni di lavoro e di vita degli scrittori e degli artisti, anche in sintonia con le legislazioni e gli orientamenti esistenti in sede comunitaria;
– rafforzare la coscienza associativa degli autori/artisti e renderli effettivamente partecipi delle lotte per la difesa dei loro interessi collettivi e individuali;
– favorire il confronto creativo intergenerazionale e l’affermarsi di nuovi talenti;
– esercitare un permanente impegno in difesa del patrimonio culturale e dell’autonomia della creazione artistica contro ogni genere di interessi antitetici alla libertà della cultura;
– sviluppare la solidarietà e la cooperazione con le organizzazioni di scrittori ed artisti europee ed appartenenti ad altre aree del mondo;
– affermare l’importanza dei creatori e della cultura per il processo di integrazione europea;
– valorizzare e divulgare il patrimonio letterario ed artistico italiano all’estero, nel quadro di una reciprocità internazionale delle culture;
– difendere il diritto d’autore quale compenso per il lavoro “immateriale” degli autori ed imprescindibile strumento di autonomia creativa;
– favorire il coordinamento e la collaborazione fra autori appartenenti a campi creativi diversi, anche in vista della sempre più ampia diffusione dei linguaggi multimediali e del loro apporto alla fruizione integrata di tutte le arti;
– promuovere la creatività nel tempo libero come espressione della qualità della vita ed educare alle arti sia nell’aspetto della fruizione che della produzione;
– intraprendere in favore delle categorie rappresentate tutte le iniziative che siano in armonia con la politica sindacale perseguita dalla UIL.

Articolo 3
Compiti

Per il raggiungimento degli scopi indicati all’art. 2 l’Unione Nazionale Scrittori e Artist®i intende:
– organizzare le categorie rappresentate e guidarle nelle lotte per la difesa dei loro interessi intervenendo attivamente su tutti i problemi che direttamente o indirettamente, in ogni sede, ne pongano in discussione le conquiste e i diritti;
– promuovere un costante sviluppo legislativo nelle materie d’interesse degli scrittori e degli artisti, nonché nei settori collegati;
– designare e nominare propri rappresentanti in attività, enti e commissioni artistiche e culturali, sia pubbliche che private, nonché in tutte le sedi dove la cultura si manifesta quale peculiare espressione della società e del mondo del lavoro;
– stipulare accordi, contratti e convenzioni con pubbliche amministrazioni, enti locali, organizzazioni imprenditoriali ed enti pubblici o privati per conto delle categorie rappresentate, con particolare riferimento alla SIAE, all’ENPALS, all’ENAP, alla Presidenza del Consiglio, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ecc…;
– perseguire un’azione fattiva nel campo della promozione del lavoro, della previdenza, assistenza e formazione professionale, che tenga conto delle peculiarità del lavoro creativo;
– partecipare alla definizione dell’indirizzo e alla gestione degli enti mutualistici, previdenziali e professionali delle categorie rappresentate;
– collaborare con istituzioni pubbliche e private a carattere nazionale ed internazionale, per la realizzazione di comuni iniziative in campo culturale e per la gestione di attività e di servizi finalizzati alla diffusione della cultura;
– svolgere attività editoriale per la pubblicazione di libri, periodici, atti di convegni ed altre opere dell’ingegno su supporti cartacei, audiovisivi e multimediali, da diffondere anche attraverso reti telematiche;
– realizzare attività e iniziative finalizzate alla promozione della cultura: corsi di formazione professionale; corsi di didattica delle arti e dell’educazione artistica; premi; concorsi; borse di studio; conferenze; convegni; esposizioni; seminari; manifestazioni musicali, audiovisive e teatrali; viaggi, gemellaggi e interscambi con l’estero; studi e iniziative per la valorizzazione e la tutela dei beni artistici e storici, ecc…;
– promuovere attività di studio e di ricerca a sostegno delle strategie dell’organizzazione sindacale;
– sensibilizzare l’opinione pubblica in favore dei problemi della cultura attraverso la stampa ed ogni altro mezzo idoneo di propaganda;
– produrre servizi a favore dei propri associati e fornire loro la necessaria assistenza e consulenza tecnica in materia previdenziale, fiscale, legale, ecc…;
– attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività no-profit promovendo iniziative anche dirette. A questo fine l’Unione Nazionale Scrittori e Artisti potrà svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, partecipanti o associati. Tali attività non si considerano commerciali ed usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge;
– partecipare attivamente alla difesa dell’ambiente diffondendo una cultura ecologica fondata sul principio dello sviluppo sostenibile e sulla consapevolezza dello stretto rapporto fra ambiente, territorio e cultura;
– svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente utile al conseguimento degli scopi istituzionali.

Articolo 4
Ordinamento interno

L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® organizza la vita interna ispirandosi ai principi della partecipazione e della democrazia.
Nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose degli associati, è garantita a tutti la più ampia libertà di espressione. Al tempo stesso, per garantire l’indipendenza dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti®, non è permessa la costituzione di correnti politiche, la presentazione di mozioni precongressuali o di liste di corrente ed è fatto divieto di allocare sedi sindacali presso sedi di partito.
Tutti gli associati possono concorrere alla composizione degli organismi direttivi ed alla formazione delle cariche a tutti i livelli.
La elezione in sede congressuale del Comitato Centrale dell’Unione Nazionale Scrittori® e Artisti avviene, di norma, con voto palese su lista unica concordata. Tuttavia, se lo richiede con atto formale sottoscritto e presentato in Congresso almeno un quinto degli iscritti in regola con i contributi sindacali, vengono attivate le procedure per il voto segreto e per la presentazione di due o più liste. L’elezione degli altri organismi direttivi avviene su lista unica concordata. La Commissione elettorale è composta dalla Segreteria Nazionale ed è presieduta dal Segretario Generale.
Le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione (che può essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno due ore dopo) la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Tutte le cariche sociali previste dal presente statuto durano per il periodo di tempo intercorrente tra un Congresso e l’altro. Nel caso in cui durante tale periodo si determinassero, per qualsiasi motivo, delle vacanze di uno o più componenti degli organismi direttivi, gli organi statutari interessati possono procedere al reintegro dei posti vacanti.
Tutti gli iscritti in regola con il versamento dei contributi associativi possono usufruire dei servizi sociali e partecipare alle iniziative dell’organizzazione sindacale.
Tutti gli iscritti hanno diritto alla riservatezza circa l’utilizzo dei dati personali sensibili.
I soci si distinguono in ordinari e onorari.
I soci ordinari, ai fini dell’iscrizione, devono inoltrare domanda scritta alla Segreteria Nazionale. L’iscrizione ha effetto con una apposita delibera della Segreteria Nazionale e con la conseguente registrazione sul libro soci.
I soci onorari sono nominati dal Comitato Direttivo, su proposta della Segreteria Nazionale, in considerazione di riconosciuti meriti acquisiti nella loro attività professionale e del contributo dato allo sviluppo della cultura; essi possono essere nominati anche tra le persone e gli enti che abbiano dato, o vogliano dare, un apprezzabile contributo all’associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento della contribuzione associativa annua; possono tuttavia elargire all’associazione somme o beni.
I soci ordinari in regola con il versamento delle quote sociali possono intervenire al Congresso esercitando il diritto di voto e di eleggibilità, a condizione di essere iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. I soci onorari possono intervenire al Congresso esercitando il diritto di voto e di eleggibilità senza vincoli di anzianità di iscrizione.
Le persone giuridiche e gli enti, anche non riconosciuti, che presentino affinità statutarie possono aderire all’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® in forma collettiva mediante accordo di seconda affiliazione. L’adesione si perfeziona con la registrazione sul libro soci dell’ente affiliato e/o dei singoli iscritti.
La facoltà di recesso può essere esercitata dall’associato dandone comunicazione scritta alla Segreteria Nazionale. In difetto, l’iscrizione s’intende rinnovata.
L’esclusione dell’associato può essere deliberata dal Comitato Direttivo per i seguenti motivi: morosità; gravi inosservanze dei principi e dei doveri sociali; perdita dei requisiti di onorabilità dell’iscritto. Il socio si considera moroso dopo due anni di sospensione del pagamento delle quote associative.
Gli associati s’impegnano a non tenere comportamenti in contrasto con gli scopi dell’organizzazione sindacale e a svolgere la propria azione in piena comunità di intenti e solidarietà, sotto la direzione unica degli organismi statutari.
I rappresentanti designati e nominati dall’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® in attività, enti e commissioni artistiche e culturali sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nel rispetto dei programmi e degli orientamenti dell’organizzazione sindacale, nonché in base ad un patto di reciproca e preventiva consultazione con gli organi direttivi della stessa.
Gli associati che abbiano posto in essere comportamenti contrari alle norme del presente statuto, possono incorrere nella destituzione dalle cariche ricoperte.
I componenti degli organismi direttivi che risultino assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti nella prima seduta utile.
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® risponde di fronte ai terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Nazionale.
L’iscrizione all’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® implica per i singoli e per le strutture il rispetto delle norme contenute nel presente statuto.

Articolo 5
Struttura organizzativa

Oltre agli organismi indicati dall’art. 6 all’art. 18 del presente statuto, fanno parte della struttura organizzativa dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti®:

– le Sezioni locali italiane ed estere;

– i Coordinamenti di settore e/o di gruppo istituiti dalla Segreteria Nazionale con il compito di affiancarla nella quotidiana attività di gestione, informazione e proselitismo, occupandosi dello sviluppo di iniziative e progetti aventi particolare rilievo per la vita associativa.

L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti®, nel mantenere il suo ruolo di rappresentanza e di tutela degli autori, può delegare le attività operative a soggetti diversi (associazioni non profit, cooperative sociali, singoli operatori culturali ed altri enti prestatori di servizi), cui viene demandata la responsabilità di servizi specifici. I soggetti citati, accomunati da criteri di economicità e da elevati requisiti qualitativi, dovranno operare di concerto con gli organismi dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® secondo apposite convenzioni e in vista di un fine culturale comune.

Articolo 6
Organi sociali

Sono organi dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti®:

– il Congresso;
– il Comitato Centrale;
– il Comitato Direttivo;
– la Segreteria Nazionale;
– le Commissioni permanenti;
– il Tesoriere;
– il Collegio dei Probiviri;
– il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 7
Congresso

Il Congresso è il massimo organo dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® cui spettano pieni poteri deliberativi.
Il Congresso è composto da tutti gli associati e si tiene ordinariamente ogni quattro anni ed in via straordinaria se lo richiedono almeno i due terzi del Comitato Centrale od almeno un terzo degli iscritti in regola con i contributi associativi.
Le norme di convocazione, di partecipazione e di svolgimento del Congresso sono contenute nel regolamento di attuazione.
Sono, tra gli altri, compiti del Congresso:
– deliberare sull’indirizzo culturale e politico dell’organizzazione;
– discutere ed approvare la relazione del Segretario Generale;
– deliberare sulle modifiche statutarie, salvo quanto previsto all’art. 21 del presente statuto;
– eleggere il Comitato Centrale, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 8
Comitato Centrale

Il Comitato Centrale, composto da un massimo di sessanta membri eletti dal Congresso, è l’organo di direzione politica ed organizzativa dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® nel periodo che intercorre tra un Congresso e l’altro; è responsabile della attuazione delle delibere congressuali e ne verifica l’applicazione; risponde della sua attività al Congresso che lo ha eletto.
Il Comitato Centrale elegge al suo interno, con votazioni distinte, il Comitato Direttivo, la Segreteria Nazionale, il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto, il Tesoriere e la Consulta legale.
Il Comitato Centrale elegge inoltre il Presidente e i due Vicepresidenti, scelti fra personalità illustri che abbiano acquisito particolare prestigio in campo artistico e culturale.
Il Comitato Centrale può attribuire la carica di Presidente Onorario ad una personalità illustre che abbia conferito prestigio alla cultura italiana anche all’estero; può inoltre chiamare a far parte del Consiglio di Presidenza i soci onorari che si siano particolarmente distinti per meriti artistici e culturali.
Il Comitato Centrale può cooptare al suo interno, con voto consultivo, dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi.
Il Comitato Centrale si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno e ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

Articolo 9
Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo, composto da un massimo di venti membri eletti dal Comitato Centrale, è l’organo incaricato della determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi in attuazione dei deliberati del Comitato Centrale al quale risponde.
Al Comitato Direttivo sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:
– approvare il bilancio preventivo e consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario;
– deliberare di anno in anno sull’ammontare della contribuzione associativa;
– decidere sulla organizzazione di iniziative culturali e sulla produzione di servizi a favore degli associati;
– nominare i soci onorari su proposta della Segreteria Nazionale;
– nominare i Coordinatori delle Sezioni locali su proposta della Segreteria Nazionale;
– esercitare l’azione disciplinare nei casi previsti all’art. 4 del presente statuto;
– integrare le norme del presente statuto con un regolamento di attuazione;
– proporre le modifiche dell’atto costitutivo e/o dello statuto da sottoporre all’approvazione del Congresso.

Articolo 10
Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale, composta dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto e da un numero di Segretari deciso dal Comitato Centrale, assicura la direzione quotidiana dell’attività, delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza e mantiene contatti permanenti con le strutture dell’organizzazione. Ad essa sono attribuiti compiti di gestione nonché di proposta e di impulso dell’attività dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi indicati dal Comitato Direttivo.

Alla Segreteria Nazionale sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti:
– valutare le domande di iscrizione ai fini dell’accettazione degli aspiranti soci;
– predisporre i bilanci da sottoporre al Comitato Direttivo;
– sovrintendere alle attività e al coordinamento dei settori creativi previsti all’art. 1 del presente statuto al fine di perseguire una piattaforma culturale e sindacale unitaria;
– istituire e sovrintendere alle attività delle Commissioni permanenti e dei Coordinamenti di settore e/o di gruppo previsti dalla struttura organizzativa dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti®;
– provvedere alla designazione e alla nomina dei rappresentanti dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® in attività, enti e commissioni artistiche e culturali;
– provvedere alla pubblicazione degli organi di informazione dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti;
– incaricare consulenti ed esperti esterni di svolgere attività professionali per conto dell’associazione.
Ogni componente della Segreteria Nazionale ha diritto di partecipare a qualsiasi riunione degli altri organismi direttivi.
In caso di urgenza, la Segreteria Nazionale adotta i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, al quale deve sottoporli per ratifica nella prima riunione utile.

Articolo 11
Commissioni permanenti

Le Commissioni permanenti, istituite e coordinate dalla Segreteria Nazionale, sovrintendono al funzionamento e consentono la elaborazione delle politiche culturali e sindacali dei settori creativi previsti all’art. 1 del presente statuto.

Articolo 12
Tesoriere

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della compatibilità e regolarità degli atti amministrativi.

Articolo 13
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da cinque membri eletti dal Congresso, tutela i diritti statutari degli associati e dirime eventuali conflitti all’interno dell’organizzazione sindacale, intervenendo tanto di propria iniziativa, quanto su richiesta di altri organismi direttivi o di singoli associati.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri, eletto dal Congresso, partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato Direttivo.

Articolo 14
Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri eletti dal Congresso, è l’organo di controllo dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® ed ha il compito di verificare periodicamente la regolarità dei documenti contabili e di redigere apposita relazione da allegare al bilancio.

Articolo 15
Presidente

Il Presidente è espressione dell’unità e della operante solidarietà di tutti gli associati; presiede gli organismi collegiali regolandone i lavori e assicurandone la pubblicità.
Il Presidente è coadiuvato, nell’esercizio delle funzioni previste dal presente statuto, da due Vicepresidenti.
In caso di impedimento o di assenza, le funzioni del Presidente possono essere delegate ad uno dei due Vicepresidenti.

Articolo 16
Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza, composto dai soci onorari dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® che si siano particolarmente distinti per meriti artistici e culturali, è organismo di consulenza chiamato ad esprimere valutazioni circa le problematiche dell’organizzazione in rapporto agli assetti socio-culturali del Paese ed alle prospettive di carattere internazionale.

Articolo 17
Segretario Generale

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria Nazionale e rappresenta legalmente l’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Segretario Generale svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:
– sottoscrive gli atti amministrativi;
– può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e ai pagamenti;
– provvede alla tenuta del registro dei verbali e del libro soci;
– presiede la Commissione elettorale durante il Congresso.
In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale può essere delegata ad un membro della Segreteria Nazionale.
Il Segretario Generale può delegare altresì ad un membro della Segreteria Nazionale il potere di sottoscrivere gli atti amministrativi e di procedere agli incassi e ai pagamenti con firma anche disgiunta da quella del Segretario Generale stesso.
Il Segretario Generale è coadiuvato, nell’esercizio delle funzioni previste dal presente statuto, da un Segretario Generale Aggiunto.

Articolo 18
Consulta legale

La Consulta legale, costituita da un numero di componenti deciso dal Comitato Centrale, scelti fra gli associati che siano dotati dei necessari requisiti di idoneità professionale, esprime pareri sulle questioni legislative e giuridiche attinenti le materie d’interesse degli scrittori e degli artisti, o che comunque abbiano un particolare rilievo per la vita associativa.

Articolo 19
Sezioni locali

L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® può istituire e sopprimere Sezioni locali in Italia e all’estero.
L’ambito di competenza territoriale di ogni Sezione viene definito con apposita delibera del Comitato Direttivo.
Il Coordinatore della Sezione viene nominato dal Comitato Direttivo su proposta della Segreteria Nazionale e svolge i seguenti compiti:
– diffonde la presenza organizzata dell’associazione sul territorio stimolando l’azione di proselitismo;
– svolge attività culturale a carattere continuativo adeguata alle potenzialità del territorio;
– inoltra alla Segreteria Nazionale, di anno in anno, una relazione programmatica sull’attività della sezione;
– raccoglie le domande di iscrizione e le inoltra alla Segreteria Nazionale;
– invia periodicamente alla Segreteria Nazionale copia della documentazione relativa all’attività svolta;
– promuove sul territorio di competenza i progetti e le iniziative dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® aventi carattere nazionale;
– può costituire organi di staff in grado di affiancarlo nelle attività di gestione.
La responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, delle obbligazioni di qualsiasi genere, appartiene esclusivamente al Coordinatore che le ha contratte. L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® non risponde a qualsiasi titolo o causa, o in specie per il fatto della mera dipendenza organizzativa, di tali obbligazioni.
In caso di inadempienza, il Coordinatore può essere revocato dal suo incarico con parere motivato del Comitato Direttivo.

Articolo 20
Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® è costituito:
– dalle quote associative versate dai soci;
– dai contributi, lasciti e donazioni di enti o privati e da qualunque altra somma che, a qualsivoglia titolo, pervenga o spetti all’associazione in relazione al perseguimento degli scopi sociali;
– dai beni e dai valori acquisiti con le suddette risorse economiche.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere la quota o i contributi versati nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessino di far parte dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti®.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 21
Norme finali e transitorie

Qualora tra un Congresso e l’altro il Parlamento approvi leggi di attuazione degli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione e/o norme che influenzino l’assetto statutario dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti®, il Comitato Centrale potrà provvedere ad emanare, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, norme di adeguamento aventi forza statutaria.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dal regolamento di attuazione, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di associazione.